Obblighi e responsabilità del datore di lavoro

I datori di lavoro hanno sempre più attività da seguire, dati da monitorare, azioni da compiere, persone con cui dover confrontarsi. Basta tutto questo?

No, chiaramente serve anche sapere molto bene quali sono le responsabilità e gli obblighi a cui adempiere!

Come in moltissime aree dell’azienda, anche in campo sicurezza e carroponti ci sono degli obblighi da conoscere per evitare sanzioni o addirittura peggio. Generalmente, trovarsi in brutte situazioni non è l’ambizione o volontà di nessuno!

Proprio per questo, proviamo a semplificare ciò che dice la normativa!

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee e adeguate al lavoro da svolgere, prendendo in considerazione:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Il datore di lavoro riduce al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione e verifiche effettuate da soggetti abilitati che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio per conto dell’INAIL.

I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti adisposizione dell’organo di vigilanza.

Ispeziona ogni punto, e verifica che la tua azienda segua tale normativa.

Se c’è qualche area scoperta, identificala, e appiana subito la mancanza, in modo da aumentare sempre più il livello di sicurezza nella tua azienda e per i tuoi operatori!

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Per avere tutti i dettagli, di seguito per esteso l’art. 71 del D.Lgs. 81/08.

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti adisposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(D.M. 11.04.2011)13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.